L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 231, e' sostituito dal seguente: "L'Ente provvedera' ai pagamenti delle opere di cui all'articolo precedente, attingendo, per i primi trecento milioni, al contributo statale e per gli importi successivi, prelevando un sesto dal contributo e cinque sesti dai fondi ricavati dal mutuo".
Testo vigente dal 22 giugno 1948
