A carico della spesa di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici puo' assumere impegni fino al limite di lire quattrocento milioni per la liquidazione a carico dello Stato dei lavori nella provincia di Gorizia autorizzati dal Governo militare alleato.

Testo vigente dal 22 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;738~art2 · fonte del testo