Il rivenditore autorizzato di generi di monopolio o il suo commesso o coadiutore, che distrae tabacchi dalla vendita regolamentare e' punito con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa di L. 2500 e L. 5000. Per le quantita' superiori al primo chilogrammo di tabacco, posto illecitamente in commercio, la multa e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma in piu'.

Testo vigente dal 19 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;726~art3 · fonte del testo