Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, 65, 66, 67, n. 1, 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena e' della reclusione fino a 18 mesi e della multa stabilita rispettivamente dagli articoli 75, 76, 77 e 79 della legge citata.
Testo vigente dal 19 giugno 1948
