Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse sulle carte da giuoco solo apportate le seguenti modificazioni: - L'art. 1, gia' modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e' ulteriormente modificato come appresso: "La tassa di bolli sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, e' stabilita nella misura seguente:

  • a)carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: tassa L. 100 per ogni mazzo;
  • b)carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte tassa L. 260 per ogni mazzo. Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle ligure, nonche' quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli a ai lati delle ligure. Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa". - I comma primo e secondo dell'art. 5 gia' modificato dall'art. 1 seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 314, sono sostituiti con i seguenti: "I bolli da L. 100 e L. 200 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi guarda, in campo lineato circondata dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 100 e L. 200. Il bollo da L. 100 e' circolare e quello da L. 200 ottagonale; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia".

Testo vigente dal 28 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;72~art1 · fonte del testo