All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264 le parole: «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,» sono soppresse. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h) della legge di delega, per i corsi di studio afferenti alle classi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Testo vigente dal 16 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-05-15;71~art9 · fonte del testo