Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, purche' non siano stati emessi in conto residui.
Testo vigente dal 17 giugno 1948
