Alle imprese editrici di periodici italiani editi e diffusi all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere c), e), f) e g). Alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, commi 1, lettere a) e b) e 2. Per accedere ai contributi e' altresi' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)periodicita' almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo;
  • b)trattazione di argomenti di interesse delle comunita' italiane all'estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, attestati dal competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria. Per le testate edite all'estero, la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.

Testo vigente dal 29 maggio 2017

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70~art21 · fonte del testo