Art. 31 — Diritti ed obblighi degli operatori

Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art31 · fonte del testo