Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, nell'ambito delle attivita' previste dalle norme vigenti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2. Le regioni e le province autonome provvedono all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo nei casi di violazioni relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, cosi' come definiti dalla vigente legislazione comunitaria.

Testo vigente dal 29 aprile 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;70~art13 · fonte del testo