Il presente decreto non si applica a:

  • a)contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
  • b)contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
  • c)contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attivita' commerciali, imprenditoriali o professionali;
  • d)contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art11 · fonte del testo