Per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45 e' stabilito a carico dello Stato un contributo da L. 15.000 a L. 30.000. Il contributo e' concesso, a domanda, agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge superstite, ai fratelli e sorelle dei caduti e la misura di esso e' fissata in rapporto alle condizioni economiche dei richiedenti ed alla ubicazione del luogo di destinazione della salma.

Testo vigente dal 17 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-27;699~art1 · fonte del testo