I datori di lavoro debbono altresi' concedere il periodo feriale previsto dall'art. 1, a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta. La disposizione di cui al precedente comma tuttavia non si applica:

  • a)ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
  • b)ai personale addetto ai servizi pubblici anche se gestiti da aziende private;
  • c)al personale addetto ai servizi di pubblica utilita';
  • d)ai dipendenti da aziende commerciali ed artigianali in genere, di credito e dell'assicurazione e servizi tributari appaltati, di pubblici spettacoli;
  • e)ai lavoratori addetti ad attivita' che non possono subire interruzioni per esigenze tecniche o per caratteristiche di svolgimento continuativo.

Testo vigente dal 16 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;690~art2 · fonte del testo