I datori di lavoro debbono altresi' concedere il periodo feriale previsto dall'art. 1, a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta. La disposizione di cui al precedente comma tuttavia non si applica:
- a)ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
- b)ai personale addetto ai servizi pubblici anche se gestiti da aziende private;
- c)al personale addetto ai servizi di pubblica utilita';
- d)ai dipendenti da aziende commerciali ed artigianali in genere, di credito e dell'assicurazione e servizi tributari appaltati, di pubblici spettacoli;
- e)ai lavoratori addetti ad attivita' che non possono subire interruzioni per esigenze tecniche o per caratteristiche di svolgimento continuativo.
Testo vigente dal 16 giugno 1948
