I crediti di cui all'articolo 1 non godono del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. La prescrizione dei crediti e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza si considerano posti in essere nello Stato in cui il credito e' sorto. I documenti e le informazioni ricevuti dall'autorita' richiedente sono comunicati soltanto:

  • a)alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;
  • b)agli organi e agli uffici incaricati del recupero dei crediti e solo ai fini del recupero stesso;
  • c)alle autorita' giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti. Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatti salvi gli Accordi o le Convenzioni con gli Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale, che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69~art9 · fonte del testo