Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Capo I-bis DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento e' titolare del potere esclusivo:

  • a)di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
  • b)di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
  • c)di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito. 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la fissazione.".

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685~art10 · fonte del testo