L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. 2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.".

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-11-16;685~art1 · fonte del testo