A carico del bilancio dello Stato e' stanziato un secondo fondo di lire un miliardo, da destinarsi alla esecuzione di lavori di ripristino ed all'integrazione dell'attrezzatura tecnica degli istituti assistenziali per tubercolotici, gestiti da Enti pubblici e danneggiati a seguito di eventi bellici, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e alla creazione di nuovi istituti del genere, in quei centri ove se ne ravvisi la necessita'.
Testo vigente dal 15 giugno 1948
