Coloro che abbiano ottenuto la concessione del contributo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, decadono dal diritto alla liquidazione del contributo medesimo se non effettuano la relativa traslazione della salma entro un anno dalla data della concessione. Per le concessioni gia' disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre da tale data.
Testo vigente dal 15 giugno 1948
