Coloro che abbiano ottenuto la concessione del contributo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, decadono dal diritto alla liquidazione del contributo medesimo se non effettuano la relativa traslazione della salma entro un anno dalla data della concessione. Per le concessioni gia' disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre da tale data.

Testo vigente dal 15 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;676~art2 · fonte del testo