Chiunque omette o altera scientemente nella denuncia dati a elementi essenziali in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 10, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.
Testo vigente dal 15 giugno 1948
