A decorrere dal 1 settembre 1946, la paga giornaliera degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati e' stabilita nella misura di L. 70 giornaliere, rimanendo soppressi:

  • a)l'integrazione temporanea concessa con il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/ B, e successive modificazioni ed estensioni;
  • b)l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera a) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, numero 328, e successive modificazioni ed estensioni;
  • c)l'indennita' mensile di L. 120, concessa con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574.

Testo vigente dal 15 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-13;673~artunico · fonte del testo