L'autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 ottobre 1947, n. 1232, e ridotta di 38 milioni di lire. L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e art. 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38), e' aumentata di 38 milioni di lire.
Testo vigente dal 14 giugno 1948
