All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.».

Testo vigente dal 21 maggio 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-07;66~art2 · fonte del testo