A decorrere dal 1 gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 24 ottobre 1973, n. 672, e' in ogni anno stabilita in due annualita' delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;658~art5 · fonte del testo