La Commissione di cui all'art. 1 dovra' proporre anche i provvedimenti finanziari per assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dagli adeguamenti proposti. Per intanto lo Stato anticipera' la somma di lire duecentocinquanta, milioni cosi' ripartita a favore degli Istituti predetti: Monte pensioni degli insegnanti elementari, lire cento milioni; Cassa di previdenza per le pensioni del sanitari, lire trentacinque milioni; Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, lire cinque milioni; Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, lire cinquanta milioni; Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati degli Enti locali, lire sessanta milioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;653~art4 · fonte del testo