Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza di cui all'art. 1, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 10 marzo 1948, e' concessa una anticipazione una volta tanto di: lire 5000 se trattasi di pensione diretta; lire 3000 se trattasi di pensione indiretta o di riversibilita'. La predetta anticipazione sara' recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 12 giugno 1948
