La norma contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, si applica anche nei casi di cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 giugno 1947 in cui non si e' ancora effettuata la liquidazione della pensione.
Testo vigente dal 12 giugno 1948
