Il limite del 55 per cento di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1071, deve intendersi modificato in quello del 65 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1947. Per le visitatrici doganali il Ministro per il tesoro ha facolta' di stabilire limiti di conversione in valuta locale inferiori a quelli consentiti per gli altri personali.
Testo vigente dal 12 giugno 1948
