I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni:

  • a)la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1;
  • b)una menzione chiara che indichi l'idoneita' della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;
  • c)una menzione che consenta di identificare il lotto;
  • d)il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunita' europee;
  • e)la quantita' espressa in unita' di volume;
  • f)le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Testo vigente dal 18 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64~art5 · fonte del testo