Fino a che non si verifichera' la cessazione dal servizio permanente effettivo di uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza, attualmente in servizio, e' data facolta' al Ministro per le finanze di conferire al meno anziano di essi speciali funzioni ispettive e di controllo sui servizi dell'Amministrazione delle finanze. Tali funzioni sono esercitate alle dirette dipendenze del Ministro. Il generale chiamato ad assolverle fa altresi' parte della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.

Testo vigente dal 26 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;64~art1 · fonte del testo