Limitatamente all'anno 1948, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni antincendi, a bimestri anticipati, l'importo complessivo dei canoni e contributi di cui al precedente art. 1 ed i comuni provvederanno al rimborso a favore dell'Erario di una quota pari ad un quarto dei canoni e contributi stabiliti a loro carico, mediante versamento delle relative somme nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.

Testo vigente dal 10 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;630~art2 · fonte del testo