Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita' Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilita', per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilita' sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della piu' vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio e' assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Tale servizio e' assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Testo vigente dal 16 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63~art5 · fonte del testo