Presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, un rappresentante delle associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalita' di organizzazione della medesima. La Conferenza e' convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non da' titolo a gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 16 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63~art11 · fonte del testo