Dal 1 luglio 1947 e fino a quando non saranno emanate disposizioni di legge sull'ordinamento definitivo dell'Esercito, i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici. Il periodo di comando e' ridotto a mesi sei per i colonnelli e i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, per altrettanta durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado. Il servizio, considerato valido agli effetti del periodo di comando ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 14 novembre 1941, n. 1328, abrogato con l'art. 1 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 4, e' computabile per il raggiungimento dei periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, anche se ridotti in base a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 10 giugno 1948
