Art. 21 — Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano e' calcolata ai sensi dell'articolo 19. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalita' di versamento delle aliquote in conformita' alle norme del presente decreto. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di piu' regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 20.

Testo vigente dal 14 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625~art21 · fonte del testo