Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorita' di vigilanza puo' autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi aerati o ad aria. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.

Testo vigente dal 14 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624~art70 · fonte del testo