Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorita' di vigilanza.

Testo vigente dal 14 dicembre 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624~art32 · fonte del testo