L'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di eta' per l'assunzione di personale sanitario, e' sostituito dal seguente: "Il beneficio di cui al precedente articolo e' applicabile soltanto per i concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' non siano scaduti i termini relativi alla presentazione delle domande, e per i concorsi che vengano successivamente banditi, ma non oltre il 31 dicembre 1948".
Testo vigente dal 9 giugno 1948
