Terminologia in materia di disabilita' A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  • a)la parola: «handicap», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilita'»;
  • b)le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilita'», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilita'»;
  • c)le parole: «con connotazione di gravita'» e «in situazione di gravita'», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessita' di sostegno elevato o molto elevato»;
  • d)le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessita' di sostegno intensivo».

Testo vigente dal 14 maggio 2024

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62~art4 · fonte del testo