Art. 3 — Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Testo vigente dal 16 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62~art3 · fonte del testo