L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e' sostituito dal seguente: "La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potra' dar luogo ad aumento di organici del personale. Il personale dei ruoli centrali distaccato presso gli uffici di cui al precedente articolo e' collocato nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti Ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro. Al detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modificazioni. Per il pagamento dell'indennita' commisurata alla missione, al premio giornaliero di presenza e al compenso per il lavoro straordinario spettante al predetto personale potra' provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni d'importo previste dalle norme generali e speciali.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;610~art2 · fonte del testo