Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: "Art. 187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, e' sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.".

Testo vigente dal 15 aprile 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61~art7 · fonte del testo