Art. 9 — Apparecchi da divertimento e intrattenimento

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta e' assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi. 2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo. 3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e' stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.".

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60~art9 · fonte del testo