Art. 9.21 — Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993

All'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato."

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6~art921 · fonte del testo