Art. 7 — Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».

Testo vigente dal 30 aprile 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59~art7 · fonte del testo