I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita' specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attivita' diverse solo nei casi seguenti:

  • a)professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
  • b)prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialita'. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita' multidisciplinari di cui al comma 1:
  • a)sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra determinate attivita';
  • b)sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune attivita' richiedono;
  • c)e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attivita', soprattutto in materia di segreto professionale.

Testo vigente dal 23 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art35 · fonte del testo