Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attivita' in posizione di distacco, in conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.

Testo vigente dal 23 aprile 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art23 · fonte del testo