Art. 1
Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire un pubblico concorso per esami per l'ammissione in soprannumero a novanta posti di volontari vice-commissari aggiunti di pubblica sicurezza. Detti novanta posti saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, a partire dal 1 luglio 1949.
Testo vigente dal 4 giugno 1948
