Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti gia' disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi e' riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".

Testo vigente dal 18 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581~art8 · fonte del testo