All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e modo" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella via satellite" e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento".

Testo vigente dal 18 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581~art6 · fonte del testo