Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' ad impiantare un ufficio postale telegrafico e di accettazione telefonica nell'interno della zona agricolo-industriale, nei locali che saranno approntati dagli enti di cui all'art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 3 giugno 1948
