Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' ad impiantare un ufficio postale telegrafico e di accettazione telefonica nell'interno della zona agricolo-industriale, nei locali che saranno approntati dagli enti di cui all'art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 3 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579~art17 · fonte del testo